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Chi si connette con la tua rete? Non finire nei guai!

Chi si connette con la tua rete?

Non finire nei guai!

Tantissime oggi sono le attività che dispongono di un wifi e lo mettono giustamente a disposizione dei propri clienti.

Oggi essere senza una ret wifi e non fornire una connessione può facilmente significare perdere clienti o uscire del tutto del mercato.

La legge 98/2013* ha liberalizzato il mercato delle connessioni wifi ma non ha protetto i proprietari dei reati informatici!  Cosa vuole dire? Che se tra la clientela, o meno, qualcuno va su un sito o una chat che ha a che fare con il terrorismo, la pedofilia, scarica illegalmente musica o film, compie frodi usando la vostra rete oppure effettua phishing tramite la vostra connessione, voi semplicemente ne siete responsabili, ed eventualmente i primi incriminati! E’ infatti vostra responsabilità dimostrare che non siete stati voi. Nel migliore dei casi le vostre apparecchiature (PC e Modem) vengono sequestrate, ma potreste perfino essere indagati o peggio.

Ve li ricordate i vecchi internet point? C’era un motivo per cui, già allora, chiedevano un documento d’identità. La liberalizzazione del wifi non significa che a fronte di una reato potenziale o effettivo una specifica connessione wifi, e quindi il suo intestatario, non possa essere, per lo meno, soggetto di indagine.

Vuoi evitare questo rischio sempre più presente?

Vuoi poter sempre dimostrare che altre identità, e non tu in quanto proprietario dell’attività e del wifi, si sono connesse alla data ora il dato giorno?

Grazie al PANNELLO di gestione clienti e alla sua automatica profilazione dei clienti, con Open WiFi puoi farlo!

 

*Estratto Art. 10.

Liberalizzazione dell’accesso alla rete internet tramite
tecnologia WIFI e dell’allacciamento dei terminali di
comunicazione alle interfacce della rete pubblica
1. L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico
tramite tecnologia WIFI non richiede l’identificazione
personale degli utilizzatori. Quando l’offerta di acces-
so non costituisce l’attività commerciale prevalente del
gestore del servizio, non trovano applicazione l’artico-
lo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

 

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