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Wifi LIBERO non significa Wifi APERTO: mettiti al sicuro migliorando il servizio per i clienti

Con la legge di conversione N. 98/2013 del decreto “Fare” N. 69/2013, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 63 alla G.U. n. 194 del 20/08/2013, viene definita la nuova normativa per la fornitura di accesso ad Internet pubblico tramite wifi da parte di esercizi commerciali e circoli privati in aree di proprietà (non si applica quindi al di fuori del “fondo” (vd. Nota 1) ed a comuni o enti pubblici (vd. Nota 2), per i quali occorre far riferimento al Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03)).

Tutte le novità sono inserite nell’articolo 10 seguente, che sintetizza anche quanto già prevedeva la precedente normativa. I passaggi che comportano una variazione rispetto alla normativa precedente sono evidenziati in grassetto:

Art. 10 (Liberalizzazione dell’accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

  1. L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. Quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
  2. (soppresso).
  3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 2 è abrogato; b) all’articolo 3 il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e’ abrogato”.

Normativa attuale wifi

Quest’ultimo intervento del legislatore ha voluto sintetizzare quanto già definito dalle precedenti modifiche abrogative e colmare in parte il vuoto normativo che avevano lasciato.

Riassumendo, per tutti gli esercizi commerciali o circoli privati che non hanno come attività principale la fornitura al pubblico dell’accesso ad Internet ed intendono offrire tale servizio nell’ambito del proprio “fondo” si applica:

  1. Esonero dal richiedere licenza o autorizzazione generale.
  2. Identificazione degli utilizzatori del servizio non obbligatoria.
  3. Lavori di allacciamento dei terminali di comunicazione (per es. access point) alle interfacce della rete pubblica (per es. modem-router ADSL in com. d’uso) completamente liberalizzati, anche per reti private che includono un elevato numero di punti di utilizzo finali e/o terminali (abrogato il “patentino installatori”).

Considerazioni importanti alla luce della nuova normativa

Analizzando l’attuale normativa dal punto di vista tecnico e legale, è fondamentale riflettere su alcuni punti che, a mio parere, rendono comunque indispensabile un vero e proprio sistema di autenticazione (identificazione) degli utenti, oltre che di monitoraggio delle connessioni.

  1. Chiunque fornisca il libero accesso tramite una rete wifi aperta si espone ad eventuali indagini da parte della Polizia Postale nel caso in cui venga commesso un reato utilizzando la linea Internet intestata al fornitore. Infatti, in mancanza di una legge che impone l’identificazione, non c’è più la responsabilità diretta per i reati commessi, ma rimane il diritto della magistratura di indagare per trovare una prova, mediante per esempio perquisizioni o sequestro del computer dell’esercente connesso alla linea Internet oggetto di indagine.
    L’adozione di un sistema di identificazione e monitoraggio fornisce le prove per garantire la totale estraneità dell’esercente dai reati commessi utilizzando la linea Internet a lui intestata.
  2. Rendere disponibile al pubblico una connessione wifi aperta o anche criptata tramite WPA, ma senza un sistema di autenticazione, esclude qualsiasi possibilità di controllo sull’utilizzo che viene fatto della connessione Internet. Se per esempio un utente decide di stare 24 ore su 24 collegato a saturare tutta la banda disponibile della linea Internet (di solito limitata a non più di 5-7Mbps) il servizio offerto sarà pessimo se non totalmente inutilizzabile da parte di altri utenti.
    Un sistema di autenticazione permette invece di stabilire dei limiti temporali o di traffico per ciascun singolo utente e permette anche di avvisare o bloccare un determinato utente in caso di abuso. E’ possibile per esempio stabilire che un utente potrà usare la connessione gratuita solo per 1 ora al giorno.
    Infine un sistema come Alohawifi prevede delle politiche di instradamento dei pacchetti che danno priorità al traffico più critico per la velocità di “navigazione” percepita dall’utente (QoS, Quality of Service), permettendo quindi di sfruttare al massimo la limitata banda della connessione ADSL.

In conclusione WiFi libero non significa WiFi aperto.

 

Riferimenti

Decreto-Legge 21 Giugno 2013, n. 69 (Decreto “Fare”)

Legge 9 Agosto 2013, n. 98: conversione in Legge, con modificazioni del Decreto-Legge 21 Giugno 2013, n. 69

Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n.198 (Attuazione della direttiva 2008/63/CE)

Decreto-Legge 27 luglio 2005, n. 144 (Decreto Pisanu – Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale)

Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)

Note

  1. Riguardo all’ambito del “fondo” si fa riferimento all’art. 5, comma 2.2 e all’art. 6, comma 1, lettera b) del DPR 447/2001
  2. Riguardo ai comuni ed enti pubblici si fa riferimento, in particolare, all’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 259/03 che recita “Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.

Articolo scritto da Ing. Alberto Bellettato

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